Norme redazionali
SUDDIVISIONE IN PARAGRAFI E SOMMARIO
- I contributi devono essere divisi in paragrafi e capoversi possibilmente brevi. Tra un paragrafo e l’altro vi è un punto di spaziatura, tra un capoverso e l’altro non vi sono spaziature.
- Ogni paragrafo deve essere contrassegnato, nell’ordine che segue, da: un numero arabo in grassetto seguito da un punto e uno spazio; il titolo scritto in corsivo; un trattino medio separato da uno spazio (prima e dopo). Esempio: 1. Il fenomeno usurario in una prospettiva storica – L’usura è documentata sin da…
- Ciascun saggio deve essere introdotto da un sommario che indichi i titoli dei singoli paragrafi, separati ciascuno (con uno spazio prima e dopo) da un trattino medio. Esempio: Sommario: 1. Usura sopravvenuta. – 2. Il fenomeno usurario in una prospettiva storica.
FORMATTAZIONE DEL TESTO
- I contributi devono essere redatti in uno stile il più possibile impersonale, evitando segni, cornici o simboli che potrebbero rendere riconoscibile l’autore in sede di referaggio.
- Si consiglia l’utilizzo di Microsoft Word al fine di garantire uniformità di formattazione. Gli articoli devono essere redatti in un foglio Word che abbia le seguenti dimensioni: 16,8 cm in larghezza e 24 cm in altezza.
- Nella redazione dei paragrafi si devono utilizzare i seguenti rientri di margine: 2,5 cm da destra e 2,5 cm da sinistra, 1,8 cm lato superiore ed inferiore. Alle introduzioni di ogni capoverso si deve applicare un rientro pari a 0,77 cm.
- Per la redazione delle parti del testo di seguito elencate si deve utilizzare il font Sitka Banner.
- Per il titolo del contributo si deve utilizzare il grassetto, corpo 12, centrato.
- Per il nome dell’autore si deve utilizzare il grassetto, corpo 12, centrato sopra il titolo. Il nome dell’autore deve essere corredato da rinvio a piè di pagina (con simbolo *) contenente una breve descrizione del profilo (es.: Mario Rossi, avvocato, managing partner dello studio legale Petrini & Rossi di Savona. Si occupa di diritto bancario e finanziario).
- Per il sommario si deve utilizzare il corpo 11, giustificato. La parola “SOMMARIO”, in particolare, deve essere redatta anche in grassetto e maiuscoletto.
- Per il corpo del testo si deve utilizzare il corpo 11, giustificato.
- Per le note nel testo, si deve utilizzare il corpo 11, apice, senza parentesi e senza spazio rispetto alla parola di riferimento (“sentenza1”).
- Per le note a piè pagina si deve utilizzare il corpo 9, giustificato. La numerazione delle note a piè pagina deve essere continua e progressiva lungo l’intero saggio, a partire dal n. 1. Per il numero delle note a piè pagina si deve utilizzare il corpo 9, apice, senza parentesi (es. “1 Cfr. Cassazione).
- Il carattere corsivo si deve utilizzare per le parole in lingua straniera di uso non comune e per evidenziare parole o frasi brevi quando si voglia dare loro una particolare enfasi. Se le parole straniere sono riportate tra virgolette, devono invece essere scritte in carattere tondo (es. “Bürgerliches Gesetzbuch”).
- Il carattere grassetto si deve utilizzare soltanto per: titolo del contributo; nome e cognome dell’autore sopra il titolo del contributo; la parola “Sommario”; le intestazioni delle sentenze secondo le indicazioni di cui al n. 8 della sezione “modalità di citazione”; il numero di introduzione di ciascun paragrafo.
- Il carattere sottolineato non deve essere utilizzato.
- Salvo quanto previsto al n. 13 di questa sezione, si possono utilizzare soltanto apostrofi e virgolette con le grazie, quindi [l’anatocismo] e non [l’anatocismo], ovvero [“interest rate swap”] e non [“interest rate swap”].
- Prima di punto [.], virgola [,], due punti [:], punto e virgola [;], punto esclamativo [!], punto interrogativo [?], non si devono lasciare spazi. Dopo questi segni di punteggiatura si deve lasciare uno spazio.
- Nel corpo del testo e nelle note si devono utilizzare le virgolette inglesi [“”] per dare maggiore risalto a parole e frasi o introdurre citazioni non letterali. Se si deve inserire una parte virgolettata all’interno di una frase essa stessa tra virgolette, si devono utilizzare gli apostrofi.
- Nel corpo del testo e delle note si devono utilizzare le virgolette caporali per introdurre citazioni esatte o letterali [«»].
- Se si vuole omettere o saltare una parte all’interno di una citazione, la si deve indicare con tre puntini all’interno di due parentesi quadre […].
- Quanto all’utilizzo degli accenti si devono distinguere le parole con accento grave (è) da quelle con accento acuto (affinché). La lettera “e” maiuscola accentata [È] non si deve scrivere apostrofata [E’].
- I trattini brevi [-] devono essere utilizzati per parole composte [“criteri logico-giuridici”] e numeri [“pp. 52-53”], senza essere preceduti o seguiti da spazi. Possono essere utilizzati per separare i nomi di due autori di un contributo, con uno spazio prima e dopo. Esempio: U. MORERA – E. MARCHISIO, Finanza, mercati e regole…ma soprattutto persone.
- I trattini medi [–] si devono utilizzare, con uno spazio prima e dopo il trattino: per introdurre frasi incidentali a mo’ di parentesi nel testo; per separare i titoli dei paragrafi nel sommario e il titolo del paragrafo dall’inizio del corpo del testo; per indicare il segno meno.
- I trattini lunghi [—] non devono essere utilizzati.
- Per quanto riguarda le date: il mese e l’anno devono essere indicati in numeri arabi cardinali, mentre il mese deve essere scritto in lettere minuscole (es. 17 febbraio 2021). Il primo giorno del mese può essere scritto anche in numero ordinale (es. 1° febbraio 2021).
- Le pagine devono essere numerate progressivamente, in basso a destra, con numeri arabi (Helvetica, corpo 8, giustificato).
MODALITÀ DI CITAZIONE
- Le note devono essere inserite a piè di pagina.
- Gli articoli di legge devono essere citati come segue: art. 1283 c.c.; art. 1469 – bis, comma 3, n. 3, c.c. Gli articoli possono essere seguiti dalla virgola solo se viene indicato il comma o uno dei numeri e lettere della norma. Se si deve indicare soltanto un comma di un articolo, si deve scrivere il numero del comma in lettere (es. “il quarto comma citato statuisce che…”). In ogni caso, la parola “comma” deve essere scritta per esteso.
- Le citazioni di un’opera devono essere inserite nel seguente ordine: autore (in maiuscoletto), titolo (in corsivo), luogo di pubblicazione, anno di edizione, numero di pagina ove necessario (in quest’ultimo caso solo il numero arabo senza la parola “pagina” o “pg”, seguito eventualmente dall’abbreviazione “ss.” se si indicano le pagine seguenti). Esempio: M. BIANCHI, L’usura sopravvenuta, Milano, 2018, 55 ss.
- Se un contributo da citare è inserito in un’opera collettanea, si deve indicare anche il riferimento completo del volume rispettando le indicazioni di cui al n. 3. Esempio: F. ROSSI, note critiche alle S.U. 24675/2017 in tema di usura sopravvenuta in B. VERDI (a cura di), Nuove prospettive del diritto bancario, Roma, 2018, 75 ss.
- Se un contributo da citare è pubblicato in una rivista, si deve osservare il seguente ordine: autore (in maiuscoletto), titolo del contributo (in corsivo), nome della rivista preceduto da “in” (in corsivo, utilizzando le abbreviazioni allegate o riportando il nome per esteso nel caso la rivista non sia presente nell’elenco accluso), anno di pubblicazione, parte della rivista in cui la pubblicazione è inserita (se presente), numero di pagina ove necessario. Esempio: V. NITRI, Anatocismo e ammortamento alla francese: una sfida ancora aperta in Rivista Bancaria, 2019, 35 ss.
- Se l’autore ha svolto la curatela di un’opera collettanea, al cognome dell’autore deve seguire, tra parentesi, la dicitura “(a cura di)”. Esempio: E. ROSSI (a cura di).
- Se l’autore ha svolto la curatela di un’opera collettanea, al cognome dell’autore deve seguire, tra parentesi, la dicitura “(a cura di)”. Esempio: E. ROSSI (a cura di).
- Se vi è una pluralità di edizioni della medesima opera, il numero dell’edizione deve essere sempre indicato secondo il modello che segue: F. NERI, Diritto Bancario e finanziario, 2° ed. (o II ed. in cifre romane), Torino, 2020.
- Le sentenze si devono citare secondo l’ordine che segue: autorità giudiziaria (rispettando le abbreviazioni indicate nell’elenco accluso) sezione (se conosciuta), data di pubblicazione (seguendo le indicazioni di cui al punto 19 della sezione “formattazione del testo”), numero della sentenza, titolo dell’eventuale rivista che ne ha curato la pubblicazione (rispettando l’elenco delle abbreviazioni accluso), anno di pubblicazione, parte della rivista in cui la pubblicazione è inserita (se presente), numero di pagina ove necessario. Esempio: Trib. Torino, sez. VI, 26 marzo 2018, n. 347, in Giur. Comm., 2018, III, 106; Cass. S.U., 22 febbraio 1999, n. 500 in Foro it., 1999, IV, 255 ss. Le sentenze della Cassazione pubblicate soltanto in Massimari o Repertori vanno citate senza indicare luogo di pubblicazione. Esempio: Cass. Civ., sez. I, 25 giugno 2015, n. 5442.
- Gli atti parlamentari vanno citati nel seguente modo: Camera di riferimento (Senato o Camera dei Deputati, in maiuscoletto), nome dell’atto (in corsivo), numero della legislatura (in cifre romane), numero di pagina ove necessario. Esempio: CAMERA DEI DEPUTATI, Rapporto 2001 sullo stato della legislazione, XIV Legisl., p. 40 ss.
- I testi di legge possono essere citati nei seguenti modi alternativi: L. 287/1990 oppure Legge 10 ottobre 1990, n. 287.
- Ogni URL deve essere citato senza link attivo inserendo in parentesi tonda la data in cui è stato verificato l’ultima volta (es. ultima verifica: 18 febbraio 2021). È sufficiente citare il solo dominio del sito, senza il link per esteso (es. www.abc.org).
- I riferimenti completi devono essere inseriti la prima volta che si cita un’opera. Se si vuole menzionare un’opera già citata, si deve scrivere nome e cognome dell’autore seguito dal titolo (in corsivo), “cit.” (in carattere normale) e numero di pagina. Esempio: E. NERI, Diritto bancario e finanziario, cit., 32. I titoli di opere o articoli particolarmente lunghi, in caso di nuova citazione, si possono scrivere in forma abbreviata.
- Per non appesantire l’ingombro delle note si utilizzano inoltre le seguenti espressioni: Ivi, nello stesso libro o saggio appena citati nella medesima nota o nota precedente; Ibidem, nello stesso libro o saggio alla stessa pagina appena citati nella medesima nota o nota precedente;
- Le sentenze oggetto di commento devono essere riprodotte omettendo i fatti di causa solo se questi si possono agevolmente desumere dai motivi della decisione. Le sentenze riprodotte devono essere precedute da un’intestazione che va redatta sulla base del seguente modello:
- Autorità giudiziaria (Sitka Banner, grassetto, corpo 12, centrato, interlinea singola).
CORTE DI CASSAZIONE
12 gennaio 2016, n. 299 – sez. II civile
Pres. Bucciante – Rel. Migliucci
Cassa e rinvia App. Roma, 22 aprile 2010
Oppure
TRIBUNALE DI MILANO
17 febbraio 2021, n. 1409 – sez. specializzata in materia di impresa B
Pres. Crugnola – Est. Simonetti
Nell’intestazione e nel testo si devono omettere i riferimenti che consentono di risalire ad una persona o alle parti dei provvedimenti pubblicati, sostituendoli ad esempio con le iniziali delle stesse.
- Rubrica contenente l’indicazione sommaria, per concetti-chiave, della questione decisa e delle norme prese in esame, strutturata in varie voci (Sitka Banner, corpo 12, giustificato, interlinea singola).
Divieto patto leonino – Società semplice – Società per azioni – Valutazione – Contratto di società – Causa tipica – Cooperazione all’attività economica e condivisione degli esiti – Applicabilità art. 2265 in quanto norma transtipica
(art. 2265 c.c.–art. 1418 c.c.–art. 1344 c.c.)
La rubrica deve essere redatta in grassetto, fatta eccezione per le indicazioni normative tra parentesi. - Massima. Essa deve essere redatta nel modo più conciso possibile, indicando in modo inequivoco la soluzione adottata dal giudice e tralasciando gli argomenti che la sorreggono. Ad ogni massima corrisponde una rubrica. In caso di pluralità di massime, si devono redigere tutte le massime e rubriche corrispondenti.
- Svolgimento del processo (salvo sia possibile ometterlo in base al punto n. 15 di questa sezione).
- Motivazione.
- Autorità giudiziaria (Sitka Banner, grassetto, corpo 12, centrato, interlinea singola).
- Qualora vi siano note a più provvedimenti, devono essere pubblicate per prima le decisioni delle autorità giudiziarie di grado più elevato. In caso di parità di grado, devono essere pubblicate per prima quelle più recenti.
REGOLE PER L’INVIO DEI CONTRIBUTI
N.B. Per l’attività di referaggio dei contributi e i doveri degli autori, si rinvia alle relative sezioni del Codice etico.
- Gli autori devono inviare i propri contributi all’indirizzo mail redazione@almaiura.it scrivendo nell’oggetto: nome e cognome dell’autore – titolo del contributo. Es. “Fabrizio Bianchi – Riflessioni sull’usura sopravvenuta alla luce delle S.U. 24675/2017”.
- I contributi devono rispettare le norme redazionali e le abbreviazioni di Giurimetrica pubblicate sul sito nella relativa sezione.
- I contributi devono essere denominati con il proprio titolo in lingua italiana e riportare al loro interno titolo e sommario in lingua italiana. Abstract e key words in lingua italiana e inglese vanno inseriti in un documento a parte secondo le indicazioni di cui al n. 5 di questa sezione.
- Gli autori devono inviare il proprio contributo in un doppio file:
- Un file in formato word, non anonimizzato, che sarà utilizzato per la futura impaginazione e pubblicazione in caso di valutazione positiva dei referee;
- Un file in formato pdf, anonimizzato, che verrà inviato ai referee per la valutazione. In questo caso devono essere eliminati il nominativo dell’autore dall’interno del file pdf ed eventuali riferimenti bibliografici che rimandano all’autore medesimo. Ad esempio, se nelle note l’autore (F. Bianchi) cita il proprio contributo “Brevi riflessioni sull’usura sopravvenuta alla luce delle S.U. 24675/2017”, Verona, 2018, 56 ss., il riferimento deve essere sostituito da “[…]”.
- Gli autori dei contributi indicano infine, in un file in formato pdf separato da allegare alla mail, i seguenti dati:
- Nome e cognome, indirizzo, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo e-mail dell’autore validi*;
- indicazione dell’ente / istituzione di appartenenza dell’autore*;
- curriculum vitae;
- traduzione in inglese del titolo*;
- abstract in lingua italiana e inglese*;
- cinque keywords in lingua italiana e inglese*;
- indicazioni dei riferimenti bibliografici dell’autore omessi nella versione anonimizzata del contributo. Ad esempio, se nel contributo alla nota 1 l’autore ha sostituito una sua opera con “[…]”, nel file deve indicare “sostituire in nota 1 la dicitura […] con F. Bianchi, Brevi riflessioni sull’usura sopravvenuta alla luce delle S.U. 24675/2017” *.
* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori.
ABBREVIAZIONI1
I. ENCICLOPEDIE. RIVISTE ITALIANE.
Archivio civile | Arch. civ. |
Analisi Giuridica dell’Economia | AGE |
Banca, borsa e titoli di credito | Banca borsa tit. credito |
Banca, impresa e società | Banca impresa soc. |
Bancaria | Banc. |
Banche e banchieri | Banche e banc. |
Contratto e impresa | Contr. e impr. |
Contratti | Contr. |
Corriere giuridico | Corr. giur. |
Digesto IV ed. | D. disc. priv., sez. comm. D. disc. priv., sez. civ. D. disc. pen. |
Diritto amministrativo | Dir. amm. |
Diritto della banca e dei mercati finanziari | Dir. banc. merc. fin. |
Diritto del commercio internazionale | Dir. comm. int. |
Diritto dell’economia | Dir. econ. |
Diritto e pratica nell’assicurazione | Dir. e prat. assic. |
Diritto fallimentare (e delle società commerciali) | Dir. fall. |
Diritto e giurisprudenza | Dir. e giur. |
Diritto industriale | Dir. ind. |
Diritto dell’informazione e dell’informatica | Dir. inform. |
Economia e credito | Econ. e cred. |
Enciclopedia del diritto | Enc. dir. |
Enciclopedia giuridica (Treccani) | Enc. giur. |
Europa e diritto privato | Europa e dir. priv. |
Fallimento (il) | Fallimento |
Foro italiano (il) | Foro it. |
Foro napoletano (il) | Foro nap. |
Foro padano (il) | Foro pad. |
Giurimetrica | In questa rivista |
Giurisprudenza commerciale | Giur. comm. |
Giurisprudenza costituzionale | Giur. cost. |
Giurisprudenza italiana | Giur. it. |
Giurisprudenza di merito | Giur. merito |
Giustizia civile | Giust. civ. |
Jus | Jus |
Notariato (Il) | Notariato |
Novissimo Digesto italiano | Noviss. Digesto it. |
Nuova giurisprudenza civile commentata | Nuova giur. civ. comm. |
Nuove leggi civili commentate (le) | Nuove leggi civ. |
Orizzonti del Diritto Commerciale | ODC |
Quadrimestre | Quadr. |
Rassegna di diritto civile | Rass. dir. civ. |
Rassegna di diritto pubblico | Rass. dir. pubbl. |
Rivista bancaria | Riv. banc. |
Rivista critica di diritto privato | Riv. crit. dir. priv. |
Rivista dei dottori commercialisti | Riv. dott. comm. |
Rivista del notariato | Riv. not. |
Rivista della cooperazione | Riv. coop. |
Rivista di diritto civile | Riv. dir. civ. |
Rivista del diritto commerciale | Riv. dir. comm. |
Rivista di diritto bancario | Riv. dir. banc. |
Rivista di diritto internazionale | Riv. dir. internaz. |
Rivista di diritto privato | Riv. dir. priv. |
Rivista di diritto processuale | Riv. dir. proc. |
Rivista di diritto pubblico | Riv. dir. pubbl. |
Rivista di diritto societario | Riv. dir. soc. |
Rivista italiana del leasing | Riv. it. leasing |
Rivista delle società | Riv. soc. |
Rivista giuridica sarda | Riv. giur. sarda |
Società (le) | Società |
Vita notarile | Vita not. |
1 Gli elenchi acclusi non sono esaustivi. Se una rivista utilizzata o un’autorità non rientrano in questa serie, se ne devono citare i nomi per esteso.
II. RIVISTE STRANIERE.
AMERICAN BANKRUPTCY INSTITUTE LAW REVIEW | Am. Bankr. Inst. L. Rev. |
AMERICAN BANKRUPTCY LAW JOURNAL | Am. Bankr. L. J. |
AMERICAN LAW AND ECONOMICS REVIEW | Am. L. Econ. Rec. |
ANNUAIRE DU DROIT DE LA MER | ADM |
ANUARIO DE DERECHO CIVIL | ADC |
ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL concursal | Anuario de derecho concursal |
ANUARIO DE DERECHO MARÍTIMO marítimo | Anuario de derecho marítimo |
ARCHIV FÜR DIE CIVILISTISCHE PRAXIS | AcP |
BERKELEY JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW | Berkeley J. Int. L. |
CAHIERS DE DROIT EUROPÉEN | CDE |
CALIFORNIA LAW REVIEW | Cal. L. Rev. |
CAMBRIDGE INTERNATIONAL LAW JOURNAL | Cambr. Int. L. J. |
CARDOZO LAW REVIEW | Cardozo L. Rev. |
CHICAGO-KENT LAW REVIEW | Chi. Kent. L. Rev. |
COLUMBIA BUSINESS LAW REVIEW | Colum. Bus. L. Rev. |
COLUMBIA LAW REVIEW | Colum. L. Rev. |
CORNELL INTERNATIONAL LAW JOURNAL | Cornell Int. L. J. |
ECONOMIC JOURNAL | Econ. J. |
EUROPEAN BUSINESS LAW REVIEW | Eu. Bus. L. Rev. |
EUROPEAN BUSINESS ORGANIZATION LAW REVIEW | Eu. Bus. Org. L. Rev. |
EUROPEAN COMPANY AND FINANCIAL LAW REVIEW | ECFR |
EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES | EJLS |
EUROPEAN LAW JOURNAL | Eur. Law J. |
EUROPEAN REVIEW OF PRIVATE LAW | Eur. Rev. Priv. Law |
GLOBAL JURIST | Glob. Jurist |
HARVARD LAW REVIEW | Harv. L. Rev. |
INDUSTRIAL LAW JOURNAL | ILJ |
INTERNATIONAL BUSINESS LAW JOURNAL | Int’l. Bus. L. J. |
INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND INFORMATION TECHNOLOGY | Int’l. J. L. IT. |
JOURNAL OF BUSINESS & TECHNOLOGY LAW | J. Bus. & Tech. L. |
JOURNAL OF COMPETITION LAW & ECONOMICS | J. C. L. & E. |
JOURNAL OF CORPORATION LAW | J. Corp. L. |
JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW | J. Int’l. Econ. L. |
LAW AND ECONOMICS YEARLY REVIEW | L. & Econ. Year. Rev. |
MICHIGAN LAW REVIEW. | Michigan L. Rev. |
NEUE JURISTISCHE WOCHENSCHRIFT | Neue Jur. Woch. |
REVUE DE L’UNION EUROPÉENNE | Rev. Dr. UE |
REVUE DES CONTRATS | RDC |
REVUE DE DROIT BANCAIRE ET FINANCIER | RD. bancaire et fin. |
REVUE DES SOCIÉTÉS | Rev. sociétés |
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT ECONOMIQUE | RID. éco |
REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT COMMERCIAL ET DE DROIT ÉCONOMIQUE | RTD com. |
STANFORD LAW REVIEW | Stan. L. Rev. |
THE JOURNAL OF FINANCE | J. Fin. |
THE LAW QUARTERLY REVIEW | L. Quart. Rev. |
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW | U. PA. L. Rev. |
WASHINGTON LAW REVIEW | Washington L. Rev. |
WM. WERT PAPIER MITTEILUNGEN ZEITSCHRIFT FUER WIRTSCHAFTS-UND BANKRECHT | WM |
YALE LAW JOURNAL | Yale L. J. |
ZEITSCHRIFT FÜR EUROPÄISCHES UNTERNEHMENS-UND VERBRAUCHERRECHT (JOURNAL OF EUROPEAN CONSUMER AND MARKET LAW). | EUVR |
III. COMMENTARI. TRATTATI.
COMMENTARIO DEL CODICE CIVILE, diretto da E. Gabrielli, Torino | Commentario Gabrielli |
Il Codice Civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, e diretto da F.D. Busnelli, Milano | Commentario Schlesinger |
Commentario del codice civile, a cura di A. Scialojae G. Branca, Bologna-Roma | Commentario Scialoja-Branca |
Commentario Scialoja-Branca, legge fallimentare a cura di F. Bricola, F. Galgano, G. Santini, Bologna-Roma | Commentario Scialoja-Branca, l. fall. |
S.r.l. Commentario, a cura di A.A. Dolmetta e G.Presti, dedicato a G.B. Portale | Commentario S.r.l. Portale |
Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, Torino | Trattato Bessone |
Trattato di diritto privato, diretto da V. Buonocore, Torino | Trattato Buonocore |
Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano | Trattato Cicu-Messineo |
Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino | Trattato Colombo-Portale |
Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, Padova | Trattato Cottino |
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, Padova | Trattato Galgano |
Trattato delle società a responsabilità limitata, diretto da C. Ibba e G. Marasà, Padova | Trattato Ibba-Marasà |
Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano | Trattato Iudica-Zatti |
Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. Perlingieri, Napoli | Trattato Perlingieri |
Trattato di diritto dell’economia, diretto da E. Picozza e E. Gabrielli, Torino | Trattato Picozza-Gabrielli |
Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, Torino | Trattato Rescigno |
Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino | Trattato Rescigno-Gabrielli |
Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino | Trattato Sacco |
Trattato di diritto civile, fondato da F. Vassalli, Torino | Trattato Vassalli |
N.B.: va sempre aggiunto l’anno di pubblicazione del volume
IV. FONTI NORMATIVE
Circolare | circ. |
Codice civile | c.c. |
Codice di commercio | c. comm. |
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali | CEDU |
Costituzione | Cost. |
Codice di procedura civile | c.p.c. |
Codice penale | c.p. |
Codice di procedura penale | c.p.p. |
Contratto collettivo nazionale di lavoro | c.c.n.l. |
Decreto | d. |
Decreto del Pres. Del Consiglio dei Ministri | d.p.c.m. |
Decreto del Pres. della Repubblica | d.p.r. |
Decreto interministeriale | d. interm. |
Decreto legislativo | d.lgs. |
Decreto legge | d.l. |
Decreto legge luogotenenziale | d.lgt. |
Decreto ministeriale | d.m. |
Direttiva | dir. |
Disegno di legge | d.d.l. |
Disposizioni di attuazione | disp. att. |
Disposizioni sulla legge in generale | disp. prel. |
Disposizioni di attuazione | disp. att. |
Disposizioni transitorie | disp. trans. |
Legge | l. |
Legge assegni | l. ass. |
Legge costituzionale | l. cost. |
Legge fallimentare | l. fall. |
Legge cambiaria | l. camb. |
Legge regionale | l. reg. |
Regio decreto | r.d. |
Regolamento | reg. |
Statuto dei lavoratori | st. lav. |
Testo unico | t.u. |
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1-9-1993, n. 583) | t.u.b. |
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 24-2-1998, n. 58) | t.u.f. |
Trattato che istituisce la Comunità Europea | TCE |
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea | TFUE |
Trattato sull’Unione Europea | TUE |
V. MAGISTRATURA E AUTORITÀ
Arbitrato Bancario Finanziario | ABF |
Arbitro per le controversie finanziarie | ACF |
Banca d’Italia | Banca d’Italia |
Collegio arbitrale | Coll. Arb. |
Consiglio di Stato | Cons. Stato |
Consiglio superiore della magistratura | CSM |
Consob | Consob |
Consulente tecnico d’ufficio | c.t.u. |
Corte Costituzionale | Corte cost. |
Corte d’Appello | App. |
Corte d’Assise d’Appello | Ass. App. |
Corte dei Conti | C. Cont |
Corte di Cassazione | Cass. |
Corte di Cassazione civile | Cass. Civ. Sez. |
Corte di Cassazione penale | Cass. Pen. Sez. |
Corte di giustizia dell’Unione Europea | C. Giust. UE |
Corte Europea dei diritti dell’uomo | C. Dir. Uomo |
Giudice per le indagini preliminari | G.I.P. |
Giudice per l’udienza preliminare | G.U.P. |
IVASS | IVASS |
Pubblico Ministero | P.M. |
Sezioni unite (Corte di Cassazione) | sez. un. o S.U. |
Supremo Collegio | s. C. |
Tribunale | Trib. |
Tribunale amministrativo regionale | Tar |
Tribunale regionale di giustizia amministrativa | T.R.G.A. |
VI. ALTRE ABBREVIAZIONI COMUNI
allegato | all. |
articolo citato | art. cit. |
articolo –articoli | art. –artt. |
autori vari | Aa.Vv. |
Banca centrale europea | Bce |
citata (subito dopo il titolo di un testo) | cit. |
Comunità economica europea | Cee |
Comunità europea | Ce |
conforme | conf. |
confronta | cfr. |
cosiddetta –cosiddetto | cd. |
decisione | dec. |
deliberazione | delib. |
difforme | diff. |
e altri | et. al. |
eccetera | ecc. |
edizione | ed. |
esempio | es. |
Gazzetta Ufficiale | G.U. |
idem | id. |
inedito | ined. |
massima | mass. |
nota del redattore | n.d.r. |
nota del traduttore | n.d.t. |
nota dell’Autore | n.d.a. |
numero – numeri | n. – nn. |
opera – opere | op. – opp. |
opera già citata | op. cit. |
ordinanza | ord. |
per questi motivi | p.q.m. |
pubblica amministrazione | p.a. |
seguente –seguenti | s. –ss. |
sentenza | sent. |
Sezione | Sez. |
Sezione lavoro | Sez. lav. |
Sezioni Unite | Sez. Un./S.U. |
società a responsabilità limitata | s.r.l. |
società per azioni | s.p.a. |
Suprema corte | S.C. |
Unione europea | UE |
vedi | v. |