NUMERO 1 - 2022


Banche Venete – ius singulare e articolo 2358 c.c.

Veneto Banks: jus singulare and article 2358 of the Italian Civil Code

Piergianni Medea, Martina Lentini, Piergianni Medea è avvocato presso Giuliano Pavan e Associati Studio Legale; Martina Lentini è avvocato presso Giuliano Pavan e Associati Studio Legale

Sommario

1. Premessa - 2. Il quadro Legislativo (e contrattuale) della vicenda ‘Banche Venete’ - 3. L’“Insieme Aggregato” ceduto a Intesa Sanpaolo S.p.A. – 4. La vexata quaestio dell’applicabilità dell’art. 2358 c.c. alle banche popolari - 5. Brevi note conclusive

Sintesi

La vicenda delle Banche Venete involge plurimi (e variegati) profili di diritto. Dalla peculiare disciplina ad hoc adottata dal Legislatore per la Liquidazione Coatta Amministrativa delle Banche Venete e per la relativa dismissione dei complessi aziendali, al vaglio di compatibilità di essa normativa con i principi costituzionali e con quelli di diritto comunitario. Dalla disciplina dell’art. 2358 c.c. in tema di assistenza finanziaria (e della sua possibile applicabilità alle società cooperative quali erano, al tempo, gli Istituti Veneti), al misselling azionario coinvolgente la normativa di cui al T.U.F. (e regolamentare). Aspetti tutti questi che si intrecciano nelle vertenze, in attesa della decisione della Consulta già investita dal Tribunale di Firenze della relativa questione di legittimità costituzionale. Un panorama giuridico che attinge quasi quotidianamente l’Autorità Giudiziaria e che farà parlare, anche per il futuro, ancora molto di sé. Il presente commento, in questo contesto, analizza una recente pronuncia della Corte d’Appello di Bologna che, investita delle suddette questioni (e della domanda di nullità per una pretesa ‘operazione baciata’), ha escluso la titolarità sostanziale passiva in capo a Intesa Sanpaolo, anche ritenendo la peculiare disciplina dettata compatibile con i principi costituzionali e comunitari. Per altra via, il Collegio Bolognese ha, incidenter tantum, anche ritenuto inapplicabile la disciplina di cui all’articolo 2358 c.c. alle società cooperative.

Abstract

The situation with Veneto Banks involves multiple and varied legal aspects. From the peculiar ad hoc rules adopted by the Legislator for compulsory winding-up of Veneto Banks and for the respective disposal of assets, to considering compatibility of said regulation with constitutional principles and EU laws. From the provisions of article 2358 of the Italian Civil Code on financial aid (and its possible application to cooperatives which were at the time, Veneto Institutions), to security mis-selling involving the provisions envisaged in Consolidated Tax Law (and regulations). All these aspects are reflected in the disputes, waiting for a decision by the Council already assigned by the Court of Florence on the respective matter regarding constitutional legitimacy. A legal context that gets the attention of Legal Authorities nearly on a daily basis and that will make talk on the future, a great deal about themselves. This comment in this context, analyses a recent ruling by the Court of Appeals of Bologna involved in aforementioned matters (and in the invalidity request for an alleged “lapped operation”), has excluded the substantial passive ownership of Intesa Sanpaolo, considering the peculiar provisions compatible with constitutional and EU principles. Moreover, the Board of Bologna considered the provisions envisaged in article 2358 of the Italian Civil Code with limited effects to cooperatives to be inapplicable.

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