NUMERO 2 - 2022


Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti

The Directive (EU) 2021/2167 on credit servicers and credit purchasers

Federico Callegaro, Cultore di Diritto Commerciale, Università degli Studi di Verona

Sommario

1. Prolusione. – 2. Esigenze Comunitarie ed ambito di applicazione della Direttiva. – 3. Recepimento. - 4. Oggetto ed Ambito. – 5. Modifiche della direttiva 2008/48/CE – Termini, condizioni, morosità e misure di esecuzione. – 6. Diritti infiorativi del potenziale acquirente ed obblighi informativi degli Enti Creditizi. – 7. Modifiche della direttiva 2014/17/UE – Informazioni relative alla modifica dei termini e delle condizioni di un contratto di credito / Adozione di politiche e procedure adeguate / Cessione dei diritti acquisiti dal creditore o del contratto di credito stesso. – 8. Il processo autorizzativo. – 9. La Vigilanza Regolamentare. – 10. L’aspetto sanzionatorio. – 11. Uno sguardo alla situazione domestica – i Soggetti ex art. 115 T.U.L.P.S.

Sintesi

La Direttiva Relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti costituisce un ulteriore elemento della complessiva strategia comunitaria per affrontare la questione dei crediti deteriorati che costituisce una priorità per l’Unione Europea. I gestori di crediti devono essere autorizzati per lo svolgimento di tale attività e sono soggetti alla vigilanza della competente autorità dello Stato membro, l’affidamento ad un terzo della gestione dei crediti deve essere subordinato a specifiche condizioni previste dalla Direttiva. Con riferimento ai consumatori viene richiesto ai creditori di dotarsi di politiche e procedure adeguate per applicare un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio di procedure di escussione. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 29 dicembre 2023, adottandole dal 30 dicembre 2023.; si prevede un grace period semestrale per i soggetti già autorizzati in base alla rispettiva normativa nazionale. Quanto all’Ordinamento italiano si dovrà, in particolare, procedere all’adeguamento normativo in termini di adeguato collegamento e coordinamento con gli attuali differenti istituii giuridici attualmente previsti – in primis quello ex art. 115 T.U.L.P.S. -.

Abstract

The Directive “on credit servicers and credit purchasers” constitutes a further element of the comprehensive strategy to address the issue of non-performing loans (NPLs) being a priority for the Union. Credit servicers must be authorised under the national laws transposing the Directive and are subject to supervision by their home competent authority, in case of outsourcing of the relevant credit servicing activities shall be subject to specific conditions. In respect of consumers the Directive requires creditors to have adequate policies and procedures so that they make efforts to exercise, where appropriate, reasonable forbearance before foreclosure proceedings are initiated. Member States shall adopt and publish, by 29 December 2023, the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive, applying those measures from 30 December 2023; it is provided a semi-annual grace period for entities already carrying out in accordance with national law credit servicing activities. With reference to the implementation of the Italian Law it should be provided through a comprehensive and adequate coordination with existing different relevant provisions – in primis the art. 115 T.U.L.P.S. -.

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